FREQUENZA SCOLASTICA E LIMITI ASSENZE

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni DPR 122/2009
Decreto legislativo n. 59 del 2004
Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011- Prot. n. 1483 Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009

A tal proposito si allega delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 8 maggio 2023:

  1. Assenze causate da gravi motivi comunicati formalmente dai servizi sociali e a loro conoscenza;
  2. Assenze derivanti da situazioni di salute certificate, anche, dal medico curante che devono attestare l’effettiva impossibilità di seguire le attività di lezione per gravi motivi e per episodi “continuativi”.
  3. In deroga per il 5% aggiuntivo di assenze in caso di studenti con bisogni educativi speciali senza idonea certificazione (esempio BES svantaggio socio-economico). 

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della nota Circolare MIUR n.20 del 4 marzo 2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Si sottolinea l’importanza della consegna in tempi utili delle certificazioni attestanti gravi situazioni di salute e dei relativi periodi di assenza al fine di prendere in carico nel migliori dei modi le singole situazioni.